compagine sociale delle societa' fra avvocati
D. Lgs. 02.02.2001, n. 96
Possono
partecipare alla società tra avvocati soltanto soggetti in possesso del titolo
di avvocato (art. 21, c. 1, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96), siano essi avvocati di
diritto italiano siano essi avvocati di diritto straniero stabiliti in Italia
(art. 35 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96).
Non sono
quindi ammesse società interdisciplinari o interprofessionali, che dire si
vogliano. E anche da ciò consegue che una associazione professionale ex lege
23.11.1939, n. 1815 non può partecipare ad una società tra avvocati.
Le
partecipazioni possono naturalmente circolare, sia per atto tra vivi che per
atto a causa di morte, ma con il consenso di tutti i soci (a meno che l’atto costitutivo
non preveda diversamente: essendo questa una modificazione dello stesso; sul
punto cfr. meglio infra) (art. 22 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e sempre
che gli aventi causa siano in possesso del titolo di avvocato (arg. ex
artt. 16, c. 1, e 22, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96).
La
partecipazione ad una società tra avvocati preclude di partecipare ad altra
società tra avvocati (art. 21, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e, si deve
aggiungere, di esercitare altrimenti (in modo individuale o in forma associata)
la professione. In questo senso può dirsi che tale partecipazione sia esclusiva.
Si
segnala per inciso che anche l’amministrazione della società non può spettare
che a professionisti(-soci), stante il disposto del primo comma dell’art. 23 D.
Lgs. 02.02.2001, n. 96.